IVA Agevolata 4%
IVA Agevolata al 4% per l'acquisto di letti automatici elettrici con telecomando, manuali a manovella, reti elettriche con doghe,poltrone elevabili a motore , materassi antidecubito, da parte di utenti aventi diritto e provvisti della documentazione obbligatoria.
Come disposto dall'art. 2 Comma 3 del D.M. 14.03.1998 è necessario produrre preventivamente la necessaria documentazione per poter usufruire di tale agevolazione.
I beneficiari previsti per legge possono usufruire di fatturazione con IVA ridotta applicabile per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap come disposto dall'art. 1 del D.M. 14.03.1998.
Tutta la documentazione necessaria deve venire prodotta PRIMA della cessione del bene come previsto dall'art. 2 comma 3 del DM del 14/03/98.
La documentazione richiesta per legge è la seguente:
- Fotocopia documento di identità e codice fiscale.
- Certificazione del medico curante che attesti che il sussidio ordinato (specificare il prodotto, no richieste generiche) è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge N.104/92.
- Certificato, rilasciato dalla competente ASL (per es. legge 104), attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio)
e il carattere permanente della stessa ai sensi dell'art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998. - Autocertificazione dove l'acquirente dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% per il prodotto ordinato (specificare il prodotto, no richieste generiche) ai sensi dell'art. 2, comma 9 del Decreto Legge n. 669 del 31/12/1996 (convertito dalla Legge n. 30/97).
Le richieste di agevolazione fiscale vanno presentate al momento dell'ordine della merce e accompagnate
da tutti i documenti indicati. Non possiamo accettare documentazione parziale o incompleta.
Qualsiasi richiesta non accompagnata da tutta documentazione necessaria sopra elencata (richiesta per legge) non sarà in nessun caso presa in considerazione. Non accettiamo autocertificazioni in attesa dei documenti.
Ai sensi del T.U. sulla Privacy 1 gennaio 2004 (Decreto Legislativo n. 196/2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" informiamo che la documentazione acquisita, indispensabile per l'applicazione dell'iva agevolata al 4%, verrà archiviata unitamente alla fattura di vendita della merce e non verrà diffusa o tratta in alcun altro modo.
Ai fini della detrazione sono considerate disabili non solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, ma anche tutti coloro che sono stati ritenut invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U n.915 del 1978, e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92.
In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento
della concessione dei benefici pensionistici
E' possibile per gli aventi diritto, detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, elencati nell'apposito nomenclatore tariffario, rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992, che hanno quindi una funzione meccanica di ausilio o sostituzione di funzionalità fisiche ridotte o impedite (vedi il nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. n.332/99). Facciamo presente che ai fini della detrazione Irpef, il materasso in Lattice e la rete in legno "normali "non sono detraibili.
Il documento di spesa: fattura con codice fiscale intestata al contribuente cui si riferisce la spesa, oppure scontrino fiscale; la documentazione va mantenuta insieme alla dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni.
Detrazione IRPEF 19%
La detraibilità riguarda i materassi e le reti che sono iscritti nel nomenclatore come dispositivi medici di classe 1, definiti antidecubito o strumenti atti a prevenire o attenuare una malattia,per i quali è possibile fruire della detrazione del 19%, ma a determinate condizioni. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 11 del 26 Gennaio 2007, ha infatti chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di un prodotto sanitario possono essere detratte a condizione che il prodotto presenti caratteristiche tali da essere incluso nell'elenco di cui al D.M. numero 332 del 27 Agosto 1999, e sia pertanto "antidecubito" o a prevenire e attenuare una malattia.
Per poter fruire della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di prescrizione medica ,in alternativa, il contribuente, a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre un'autocertificazione che attesti la necessità per la quale è stato acquistato il materasso.
Più specificatamente:
La qualifica di Dispositivi Medici di Classe 1 e la loro marcatura, permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR). Pertanto la spesa sostenuta per l'acquisto di tal prodotti, potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull'ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l'acquisto.
Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:
- prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell'utilizzo
dei prodotti sopra indicati - fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa.
Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni.
Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sostenute, deve essere riconducibile ad una patologia
comprovata dalla prescrizione medica e attestante la necessità per la quale la spesa si è resa necessaria.
Riferimento normativo
Dm 14/03/1998
(Pubblicato da GU 02/04/1998 n.077)
Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il Dpr 26/10(1972, n.633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l'art.2, comma 9, del Dl 31/12/1996, n.669, convertito dalla legge 28/02/1997, n.30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4% anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
Art. 1
(Handicappati - Aliquota agevolata per sussidi tecnici ed informatici)
Comma 1
Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art.3 della legge 05/02/1992, n.104, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4%.
Art. 2
(Handicappati - Definizione di sussidio tecnico ed informatico e certificazione attestante l'invalidità)
Comma 1
Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Comma 2
I soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4%, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.
Comma 3
La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.
Roma, 14 marzo 1998 Il Ministro: Visco
Dispositivo Medico" è
...qualsiasi strumento, apparecchio... utilizzato... e destinato dal fabbricante ad essere impiegato dall’uomo a scopo... di prevenzione... o attenuazione di una malattia
Tratto dal D.L. 24/02/1997 "attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i Dispositivi Medici".
Relativamente ai sussidi tecnici ed informatici è possibile ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata sugli acquisti quando tali sussidi siano rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’art 3 della legge 104 / 1992. (l. 30/1997 art. 2; D.M. 14 marzo 1998).
Relativamente ai mezzi di ausilio, si applica l’IVA al 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione ed al sollevamento dei disabili, come ad esempio il servo scala; vi sono anche altri beni soggetti all’IVA ridotta:
- protesi ed ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti, compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione (l. 263/1989, art. 1)
- apparecchi di ortopedia, comprese le cinture medico-chirurgiche, oggetti e apparecchi per fratture: docce, stecche e simili; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (D.P.R. 633/1972 Tabella A);
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, Tabella A);